(massima n. 1)
La previsione di cui all'art. 321 c.p.p. riconosce al giudice il potere di disporre il sequestro preventivo quando vi č pericolo che la libera disponibilitą di una cosa pertinente al reato possa aggravarne o protrarne le conseguenze ovvero agevolare la commissione di altri reati. Ne consegue che il pericolo rilevante, ai fini dell'adozione del sequestro, deve essere inteso in senso oggettivo, come probabilitą di danno futuro, connessa all'effettiva disponibilitą materiale o giuridica della cosa o al suo uso, e deve essere concreto e attuale, e per « cose pertinenti al reato» sono anche quelle che risultino indirettamente legate al reato per cui si procede, sempre che la libera disponibilitą di esse possa dare luogo al pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze di detto reato ovvero all'agevolazione nella commissione di altri reati.