(massima n. 1)
In tema di sequestro conservativo delle somme dovute a titolo di retribuzione è ammissibile la richiesta di riesame motivata dalla insequestrabilità dei quattro quinti delle somme dovute a tale titolo non potendosi ritenere che il limite posto all'efficacia del sequestro debba essere valutato esclusivamente in fase esecutiva. Sarebbe infatti del tutto irragionevole prevedere, come letteralmente risulta dal primo comma dell'art. 316 c.p.p., che il pubblico ministero possa chiedere il sequestro dei beni “soltanto nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento” e non riconoscere al Gip (o comunque al giudice indicato dall'art. 317 c.p.p.) prima, e al tribunale in sede di riesame poi, il potere-dovere di verificare se tale limite è stato rispettato.