(massima n. 1)
È legittimo il provvedimento con il quale il giudice autorizza il custode di azioni sottoposte a sequestro conservativo penale ad aderire ad un patto di sindacato di voto. (A sostegno del principio di cui in massima la Cassazione ha osservato, da un lato, che il custode è legittimato ad esercitare il diritto di voto inerente alle azioni e l'adesione ad un patto di sindacato non è altro che una forma procedimentale di esercizio del voto stesso, e, dall'altro, che non può ritenersi — in via generale — la illegittimità, per contrarietà all'ordine pubblico societario, del patto di sindacato di voto, inteso come convenzione meramente obbligatoria, perché esso non è lesivo né della libertà del socio, né dei poteri e della funzione assembleare, mentre un'eventuale invalidità della delibera assembleare assunta con la determinante partecipazione degli aderenti al fatto, non può essere affermata anticipatamente in sede di autorizzazione, dovendo invece esser verificata in un successivo, eventuale, giudizio civile).