(massima n. 1)
Il «processo di merito», che costituisce il limite temporale entro il quale il pubblico ministero può chiedere al giudice il sequestro conservativo, a norma dell'art. 316, primo comma, c.p.p., non può considerarsi esaurito con la sola lettura del dispositivo della sentenza di appello, ma solo con il deposito della sentenza, formalità che conclude il processo di merito. Ed infatti, l'art. 548 c.p.p., relativo al deposito della sentenza di primo grado, applicabile anche al giudizio di appello in forza della generale norma di rinvio di cui all'art. 598 c.p.p., pur essendo collocato tra gli «atti successivi alla deliberazione», è pur sempre appartenente alla fase del giudizio, che pertanto non può dirsi concluso se non al momento del deposito della sentenza.