(massima n. 1)
In tema di sequestro conservativo, la mancata previsione della revocabilitā del provvedimento impositivo di tale misura cautelare non vale a significare che ove si sia omesso di attivare gli ordinari strumenti di gravame non sia possibile richiedere la caduazione del provvedimento stesso. Ogni misura cautelare č infatti contrassegnata da una coessenziale strumentalitā non solo al soddisfacimento di una attuale esigenza cautelare ma anche e soprattutto alla sussistenza dei presupposti condizionanti la sua validitā. Non č pertanto preclusa la demolizione del provvedimento tutte le volte in cui il giudice ne accerti la illegittimitā. (Fattispecie nella quale il sequestro conservativo, disposto su istanza della parte civile nei confronti di tre coimputati, era stato annullato solo nei confronti di due di essi, che avevano attivato la procedura di riesame, per mancanza di indicazione dell'importo del credito a garanzia del quale il provvedimento era stato disposto. Il terzo coimputato aveva quindi chiesto la revoca del provvedimento anche nei suoi confronti e la Suprema Corte, nel rigettare il ricorso del pubblico ministero avverso l'ordinanza del tribunale che aveva disposto la revoca, ha affermato il principio di diritto sopra riportato).