(massima n. 1)
In tema di violazioni finanziarie costituenti pure reato, la discrezionalità plurima dell'illecito consente l'applicazione dei due concorrenti istituti: quello dell'ipoteca legale, da parte del presidente del tribunale e su istanza dell'intendente di finanza, a garanzia delle obbligazioni tributarie nascenti dall'illecito, e quello del sequestro conservativo, in corso di procedimento penale, nei casi e per le finalità previsti dal codice di rito. Ciò perché l'art. 218 coord. c.p.p. ha abrogato le norme sull'ipoteca legale in relazione ai soli illeciti di natura penale, mentre per quelli di natura finanziaria nulla ha innovato, lasciando che sia ancora applicabile l'istituto dell'ipoteca legale previsto dall'art. 26 L. 7 gennaio 1929, n. 4. L'ipoteca legale soddisfa, dunque, attualmente soltanto esigenze tributarie ed è estranea al procedimento penale, sicché — autorizzatone l'iscrizione da parte del presidente del tribunale — può essere impugnata esclusivamente davanti al giudice civile.