(massima n. 1)
Come si desume dall'art. 316, comma 2, c.p.p., il sequestro conservativo può essere legittimamente disposto sul bene di un terzo solamente quando questi acquisti la veste di responsabile civile, in relazione ad un'obbligazione civile nascente da reato e sempre che sia stata proposta la relativa azione civile in sede penale nei confronti del detto responsabile, con citazione dello stesso nel processo penale.