(massima n. 1)
Non sono soggette al limite di parziale impignorabilità, e sono quindi liberamente suscettibili del sequestro conservativo di cui all'art. 316 c.p.p., le somme già percepite dal lavoratore a titolo di crediti di lavoro e in sua libera disponibilità, in quanto sono confuse ormai nel suo patrimonio, mentre l'art. 545 c.p.c., al quale rinvia l'art. 317 c.p.p., fissando il limite di pignorabilità nel quinto di detti crediti, si riferisce alla pignorabilità presso il datore di lavoro. (Fattispecie relativa a sequestro conservativo disposto, a garanzia del pagamento della pena pecuniaria, delle spese del procedimento e delle obbligazioni civili nascenti dal reato, su somme erogate — in forza di riparto parziale in procedura fallimentare riguardante società commerciale — a imputato di associazione per delinquere, truffa e falso in bilancio e da costui versate su conto corrente cointestato ad altra persona).