(massima n. 1)
Sono impignorabili, e quindi insuscettibili di sequestro conservativo di cui all'art. 316 c.p.p., i beni assoggettati al regime del fondo patrimoniale per un debito che il creditore conosceva essere contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Ne consegue che deve ritenersi illegittimo il sequestro conservativo disposto su beni facenti parte di fondo patrimoniale a garanzia di un debito contratto da una societą fallita, in quanto necessariamente conosciuto come estraneo ai bisogni della famiglia. (Nella specie la Corte ha anche precisato che č irrilevante il fatto che il debito sia stato contratto prima della costituzione del patrimonio familiare, in quanto la pignorabilitą va considerata al momento in cui ha luogo l'esecuzione).