(massima n. 1)
In tema di riesame del provvedimento di sequestro preventivo emesso su richiesta della parte civile, l'avviso della data fissata per l'udienza camerale e quello relativo al deposito dell'ordinanza del tribunale vanno dati anche alla parte civile. (La Cassazione ha affermato il principio di cui in massima sul rilievo che il comma sesto dell'art. 324 c.p.p. — norma cui rinvia il precedente art. 318 — pur limitandosi a prevedere che l'avviso della data dell'udienza, oltre che comunicato al P.M., va notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta di riesame, stabilisce altresì che il procedimento si svolge in camera di consiglio «nelle forme previste dall'art. 127» stesso codice, sicché — anche alla luce di un'interpretazione volta ad attribuire alla norma un senso coerente con i principi costituzionali — tale ultima previsione importa che pure nel procedimento de quo deve essere assicurata la pienezza del contraddittorio negli stessi termini in cui è prevista dal richiamato art. 127).