(massima n. 1)
L'amministrazione finanziaria può chiedere il sequestro conservativo di cui all'art. 316 c.p.p. solo se per la violazione tributaria è aperto un procedimento penale e in esso l'amministrazione stessa si sia costituita parte civile; la competenza a disporre il sequestro spetta al giudice che procede per il reato; l'impugnazione contro il predetto sequestro conservativo è quella prevista negli artt. 318 e 324 c.p.p., cioè la richiesta di riesame presso il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento di sequestro. L'amministrazione finanziaria può chiedere l'ipoteca legale o il sequestro conservativo mobiliare di cui alla legge 7 gennaio 1929, n. 4 solo sulla base del processo verbale di constatazione di una violazione tributaria, indipendentemente dalla pendenza di un processo penale e dalla costituzione di parte civile; la competenza ad autorizzare le predette misure spetta al presidente del tribunale competente secondo le regole del codice di procedura civile; l'impugnazione contro dette misure è prodotta davanti al giudice civile. Pertanto, se, pur in pendenza di procedimento penale, sono stati disposti ipoteca legale e sequestro conservativo ai sensi della legge speciale, competente per l'impugnazione è sempre il giudice civile; se, invece, in presenza dei relativi presupposti, è stato disposto sequestro conservativo ai sensi del codice di procedura, penale vigente, competente a conoscere dell'impugnazione è sempre il tribunale designato per il riesame a norma dello stesso codice. (Nella specie la S.C. ha osservato che la disposizione di cui al n. 2 dell'art. 27 cpv. legge n. 4 del 1929, con cui si prevedeva la competenza del tribunale penale ordinario e il rito dell'incidente di esecuzione per le ipotesi di illeciti tributari penali, non è più applicabile per le violazioni commesse dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di rito).