(massima n. 1)
L'art. 316, comma primo, c.p.p. riconosce all'Erario dello Stato, per la qualità pubblicistica degli interessi che vi fanno capo, una sorta di tutela anticipata attribuendo al P.M. il potere di chiedere, esercitata l'azione penale ed ancor prima che l'Erario stesso si costituisca parte civile, il sequestro conservativo a garanzia di ogni somma a questo dovuta; in particolare la locuzione “ogni altra somma” che figura nella norma citata ha, in senso letterale e logico-sistematico, una portata generalizzata, comprensiva anche delle obbligazioni di carattere restitutorio e o risarcitorio nei confronti dell'Erario a carico dell'imputato.