(massima n. 1)
Il pubblico ministero può richiedere il sequestro conservativo solo a garanzia delle cosiddette spese di giustizia, non anche a tutela delle obbligazioni civili a favore dello Stato. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio, l'amministrazione finanziaria non si era costituita né poteva più costituirsi parte civile nel processo penale, e tuttavia il tribunale del riesame aveva ritenuto che il sequestro chiesto dal pubblico ministero si estendesse anche a garanzia delle obbligazioni tributarie e risarcitorie nascenti dal reato a favore della stessa amministrazione finanziaria. La Suprema Corte ha osservato che il tribunale del riesame non poteva confermare il sequestro nella considerazione che esisteva il pericolo che l'imputato, alienando l'immobile di sua proprietà, disperdesse le garanzie per il pagamento dei tributi evasi; doveva invece accertare se, trattandosi di sequestro attivato dal pubblico ministero, esisteva il presupposto del periculum in relazione al pagamento delle sole spese di giustizia concretamente ipotizzabili).