(massima n. 1)
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la disposizione di cui all'art. 15 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, la quale, sostituendo il comma 2 dell'art. 315 c.p.c., ha elevato ad un miliardo di lire l'entità massima della somma liquidabile, è applicabile in tutte le ipotesi in cui l'ammontare dell'indennizzo venga determinato in una data posteriore a quella di entrata in vigore della riforma, e ciò anche quando, per evenienze procedurali, la liquidazione sia disposta in un momento cronologicamente distinto e successivo a quello dell'accertamento dell'an debeatur, atteso che soltanto con la precisazione del quantum il rapporto fra le parti può considerarsi perfezionato per il prodursi dell'effetto giuridico tipico dell'azione proposta. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di rinvio che, investito della sola questione relativa al quantum debeatur, aveva liquidato l'indennizzo tenendo conto del nuovo limite massimo fissato dalla legge n. 479 del 1999, entrata in vigore nelle more del giudizio di rinvio e dunque in un momento successivo all'accertamento del diritto alla riparazione).