(massima n. 1)
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la disposizione dell'art. 15 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, la quale, sostituendo il comma 2 dell'art. 315 c.p.p., ha elevato ad un miliardo di lire l'entità massima della somma liquidabile, è applicabile anche ai giudizi pendenti davanti alla Corte di cassazione al momento di entrata in vigore della legge che riguardino la determinazione del quantum da liquidare a tale titolo, giacché la pretesa dell'istante è soddisfatta solo quando la somma liquidata a titolo di indennizzo sia oggetto di una pronuncia definitiva ed il ricorso proposto per dedurre la violazione dei criteri adottati per quantificare l'ammontare dell'indennizzo impedisce il passaggio in giudicato di tale situazione. (In applicazione di tale principio la Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza pronunciata prima dell'entrata in vigore della nuova legge ed ha rinviato il processo alla corte di appello per nuovo esame).