(massima n. 1)
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la domanda proposta oltre il termine di diciotto mesi previsto dal primo comma dell'art. 315 c.p.p., prima che la novella di cui all'art. 15 legge 16 dicembre 1999 n. 479 lo prolungasse a due anni, č ammissibile a condizione che, al momento dell'entrata in vigore della citata norma, la domanda stessa potesse ancora essere ritenuta tempestiva, alla luce del nuovo termine biennale, in quanto rientrante nei nuovi limiti temporali, atteso che, diversamente opinando, si determinerebbe una disparitā di trattamento tra chi non aveva proposto nessuna domanda e sarebbe pienamente legittimato a farlo in forza dell'allungamento del termine, e chi, avendo invece proposto la domanda oltre i diciotto mesi, si vedrebbe considerare definitivamente decaduto dal diritto.