(massima n. 1)
Nel procedimento per l'equa riparazione, che riguarda l'attribuzione di una somma di denaro, e segue, dal punto di vista processuale, per la parte non esplicitamente regolamentata, le norme del rito civile, la tutela dell'interesse economico del convenuto Ministro del tesoro è riservata alla libera valutazione e determinazione dell'organo istituzionale previsto dalla legge (Avvocatura dello Stato). È pertanto, inammissibile l'impugnazione proposta dal P.G. sul punto concernente la quantificazione della somma da riconoscersi agli istanti per mancanza di un interesse concreto e reale riferibile alla funzione istituzionale, non potendosi detto organo di giustizia sostituire alla parte convenuta nella tutela di un interesse pecuniario, privo di rilievo ai fini dell'esatta applicazione della legge, quando non ne venga dedotta una violazione.