(massima n. 1)
Atteso il richiamo (da intendersi come non limitato ai soli aspetti procedurali) operato dall'art. 315, comma 3, c.p.p., alle norme sulla riparazione dell'errore giudiziario, ivi compresa, quindi, quella di cui all'art. 644 c.p.p., deve ritenersi che anche il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione, quale che sia la natura che ad esso si voglia attribuire, si trasmette agli eredi dell'interessato, qualora questi deceda nelle more del procedimento volto ad ottenere il riconoscimento del suddetto diritto. (Mass. redaz.).