(massima n. 1)
Solo all'imputato è consentito sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 613 comma 1, c.p.p. e pertanto il ricorso per cassazione contro la decisione in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione non può essere proposto dalla parte personalmente che tale qualità più non riveste. (Fattispecie in cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dagli eredi dell'imputato deceduto).