(massima n. 1)
In tema di procedimento per la riparazione per l'ingiusta detenzione, l'omessa notificazione della domanda, a cura della cancelleria, al Ministro dell'economia e delle finanze (subentrato al Ministro del tesoro per effetto del D.L. 12 giugno 2001, n. 134, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317) presso la competente sede distrettuale dell'Avvocatura dello Stato, non determina l'improcedibilitā della richiesta, bensė una nullitā generale a regime intermedio a norma dell'art. 180 c.p.p., che č rilevabile anche di ufficio e deve essere eccepita prima della conclusione del procedimento in camera di consiglio, se la parte pubblica vi partecipi, ovvero per la prima volta mediante ricorso per cassazione, in caso di mancata partecipazione.