(massima n. 1)
In tema di equo indennizzo per l'ingiusta detenzione, la nuova disposizione di cui all'art. 15 comma 1 legge 16 dicembre 1999, n. 479, che ha stabilito per l'ammissibilitą della domanda il pił lungo termine di due anni, non si applica nelle ipotesi in cui al momento dell'entrata in vigore della legge citata si era gią verificata la decadenza, prevista dall'originario art. 315 comma 1 c.p.p. in diciotto mesi dal passaggio in giudicato della sentenza o degli altri eventi nella disposizione contemplati.