(massima n. 1)
In tema di riparazione dell'ingiusta detenzione, la presentazione della domanda nel pił lungo termine di due anni introdotto dalla legge n. 479 del 1999 č preclusa dalla mancata deduzione o rilevazione della questione nel precedente giudizio avente identico oggetto, conclusosi con ordinanza dichiarativa della inammissibilitą della domanda per tardivitą, ovvero dalla mancata impugnazione sul punto di tale ordinanza.