(massima n. 1)
In tema di riparazione dell'ingiusta detenzione, la presentazione della domanda nel più lungo termine di due anni introdotto dalla legge n. 479 del 1999 è preclusa dalla mancata deduzione o rilevazione della questione nel precedente giudizio avente identico oggetto, conclusosi con ordinanza dichiarativa della inammissibilità della domanda per tardività, ovvero dalla mancata impugnazione sul punto di tale ordinanza.