(massima n. 1)
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, nel liquidare l'indennità il giudice è vincolato esclusivamente a non superare il tetto massimo normativamente stabilito, ma non è tenuto a ripartire proporzionalmente tale importo tra le tre voci di danno elencate dall'art. 643 c.p.p., né può fissare per le stesse un ulteriore limite individuato nella terza parte di quello massimo.