(massima n. 1)
In tema di giudicato, la mancata rilevazione da parte della Corte di Cassazione, in un precedente giudizio conclusosi con sentenza di annullamento con rinvio, di un vizio procedurale che, se individuato, avrebbe imposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso (nella specie perché proposto personalmente dalla parte nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione), non impedisce che il medesimo vizio, ove reiterato nel gravame proposto avverso la sentenza di rinvio, venga rilevato nel successivo giudizio di legittimità, non potendosi invocare al riguardo la formazione del giudicato sul punto, giacché quest'ultimo copre il dedotto e il deducibile, ma non può proiettare la sua efficacia oltre i limiti delle attività processuali che esso ha concluso fino a precludere l'accertamento dei vizi formali analoghi a quelli già verificatisi nel corso del procedimento e sfuggiti al giudice.