(massima n. 1)
È inammissibile la richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione relativa ad uno dei titoli custodiali per i quali era stata disposta la detenzione cautelare quando la misura adottata si riferisce a più ipotesi di reato non tutte processualmente definite, in tal caso, infatti, il periodo di detenzione è unico e inscindibilmente imputabile ad ognuno e a tutti i titoli custodiali. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto abnorme il provvedimento di sospensione del procedimento per la riparazione per l'ingiusta detenzione adottato dal giudice, fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 3 c.p.p., in attesa della definizione del giudizio per uno dei reati per i quali era stata disposta la custodia cautelare, sul presupposto che l'istante era stato assolto solo per uno dei titoli custodiali per i quali era stata disposta la misura).