(massima n. 1)
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, dalla disposizione per cui il diritto ad essa č escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della pena discende anche, specularmente, che l'avvenuto conseguimento della riparazione per il periodo di ingiusta detenzione ne preclude l'utilizzazione a scomputo di restrizioni della libertā personale applicate ad altro titolo. (Nella specie era stata dedotta la fungibilitā della custodia cautelare sofferta precedentemente senza titolo con la sorveglianza di P.S. con obbligo di soggiorno, funzionale al conseguimento dell'anticipata cessazione della misura di prevenzione personale, che costituiva presupposto per l'applicazione di misura custodiale in relazione al reato di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992).