(massima n. 1)
Non rientra tra le fattispecie genetiche del diritto all'equa riparazione per l'ingiusta detenzione il caso in cui taluno, legittimamente detenuto in espiazione di pena, soffra ulteriore limitazione della libertà a causa di ritardi nella procedura di applicazione di un decreto di indulto, posto che, in tale ipotesi, non sussiste il requisito del proscioglimento nel merito dall'accusa. Né detto istituto può essere esteso al caso in questione per effetto di interpretazione analogica, in quanto non sussistono gli estremi dell'eadem ratio, nell'un caso vertendosi in ipotesi di accertata innocenza, nell'altro di accertata responsabilità penale. Tale caso non può essere sussunto neppure nell'istituto della riparazione dell'errore giudiziario, presupposto del quale è la pronunzia di sentenza (di revisione) che accerti la insussistenza della pretesa punitiva nei confronti del condannato. Per le stesse sopra esposte ragioni, neppure a questo istituto può farsi ricorso in via d'analogia per regolare il caso in considerazione.