(massima n. 1)
In tema di libertą, qualora nel corso del procedimento di riesame di un'ordinanza impositiva della custodia cautelare in carcere sia intervenuta la revoca di detta misura, tale circostanza non importa il venir meno dell'interesse al gravame, poiché la persistenza di quest'ultimo deve essere apprezzata con riguardo non soltanto alla perdurante compressione della libertą personale, ma anche alla necessitą di precostituirsi, ai sensi dell'art. 314, secondo comma, c.p.p., una decisione irrevocabile sulla illegittimitą della misura al fine dell'eventuale domanda della riparazione dell'ingiusta detenzione.