(massima n. 1)
Il diritto all'equa riparazione per l'ingiusta detenzione ha quale presupposto la pronuncia di una sentenza di proscioglimento con una delle formule indicate dall'art. 314 c.p.p.; il fatto che il proscioglimento sia stato pronunciato ai sensi dell'art. 530 n. 2 c.p.p. non ha alcun effetto preclusivo alla valutazione del diritto all'eventuale indennizzo.