(massima n. 1)
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, nel caso di diversa qualificazione giuridica del delitto originariamente contestato (che ha determinato il provvedimento restrittivo) in altro delitto che non consenta la custodia cautelare, il diritto alla riparazione sorge esclusivamente se, in seguito a tale «derubricazione», la custodia cautelare sia illegittimamente mantenuta, come si ricava dall'espressione «o mantenuto» contenuta nell'art. 314, comma 2, c.p.p.