(massima n. 1)
L'azionabilitą del diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione nel caso di privazione della libertą personale disposta, con unica ordinanza, per una pluralitą di imputazioni, delle quali talune espunte dal provvedimento coercitivo, in quanto ritenute idonee «ad origine» a sorreggerlo, altre definite con decisione liberatoria, non č condizionata dalla sopravvivenza del procedimento in relazione alle prime e dalla possibilitą, per esse, del sopravvenire di condanna con il conseguente meccanismo di imputazione del periodo di custodia cautelare sofferto alla pena definitiva inflitta. Ne consegue che il termine biennale previsto dall'art. 315 c.p.p. per la proposizione della domanda di riparazione non decorre dal momento in cui viene definito con sentenza irrevocabile il procedimento per le imputazioni inidonee a legittimare la privazione della libertą personale, ma da quello in cui si avvera, in relazione alle altre imputazioni, una delle condizioni indicate indetto articolo (irrevocabilitą della sentenza di condanna o di proscioglimento, inoppugnabilitą della sentenza di non luogo a procedere, notificazione all'interessato del provvedimento di archiviazione). (Nella specie, l'ordinanza applicativa della custodia cautelare, emessa per associazione per delinquere, porto abusivo di esplosivi e truffa aggravata, era stata annullata senza rinvio dalla Cassazione limitatamente a quest'ultimo reato perché la pena massima per esso prevista non ne consentiva l'emissione, mentre per gli altri due reati erano intervenuti, rispettivamente, sentenza di non luogo a procedere e decreto di archiviazione del Gip).