(massima n. 1)
Il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione ai sensi dell'art. 314, comma 2 c.p.p., conseguente all'emissione o al mantenimento della custodia cautelare in violazione degli artt. 273 e 280 del codice di rito, non viene meno se il processo si conclude con una condanna con sospensione condizionale della pena, né tale diritto č subordinato alla scadenza del termine di cui all'art. 163 c.p., in quanto diversamente la richiesta dell'interessato risulterebbe sempre tardiva per decorso del termine biennale stabilito a pena di decadenza.