(massima n. 1)
L'inutilizzabilitą degli atti d'indagine, quale derivante, nella specie, dall'essere stati gli stessi effettuati in assenza della necessaria autorizzazione prevista dall'art. 414 c.p.p., comporta anche il divieto di trarre, da detti atti, elementi dimostrativi del dolo o della colpa grave che impediscono, anche nel caso previsto dall'art. 314, comma 2, c.p.p., il riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione. (Mass. redaz.).