(massima n. 1)
In tema di equa riparazione per l'ingiusta detenzione, il termine biennale per la presentazione della relativa domanda decorre, nell'ipotesi di cui all'art. 314, comma secondo, c.p.p., dal momento in cui č divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento e non da quello dell'eventuale decisione di revoca della misura cautelare adottata dal Tribunale del riesame.