(massima n. 1)
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento circa la sussistenza della condizione ostativa (art. 314 comma secondo c.p.p.) per aver l'indagato dato causa per colpa grave alla custodia cautelare, il giudice deve valutare anche il comportamento tenuto dal ricorrente prima dell'emissione del provvedimento restrittivo e non solo il comportamento tenuto in occasione della misura o dell'interrogatorio immediatamente successivo. (Nella fattispecie la Corte ha censurato la motivazione di rigetto della Corte territoriale, che riteneva la colpa grave del ricorrente nell'essersi avvalso della facoltą di non rispondere in sede di interrogatorio, cosģ mancando di fornire elementi a propria giustificazione, ed ha stabilito che il giudice di merito avesse omesso di prendere in considerazione, e di valutare complessivamente, anche il comportamento tenuto dall'indagato prima dell'arresto).