(massima n. 1)
In materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, la facoltà da parte dell'indagato di non rispondere in sede di interrogatorio, la reticenza e persino la menzogna — che costituiscono legittimo esercizio del diritto di difesa — possono rilevare sotto il profilo del dolo o della colpa grave laddove il soggetto non abbia riferito circostanze, ignote agli organi inquirenti, utili ad attribuire un diverso significato agli elementi acquisiti in sede investigativa e posti a fondamento del provvedimento cautelare.