(massima n. 1)
In materia di applicazione provvisoria di misure di sicurezza non si determina la decadenza per perdita di efficacia della misura comminata dall'art. 302 c.p.p., qualora non si sia proceduto all'interrogatorio nel termine di cinque giorni previsto dall'art. 294 dello stesso codice. Infatti, per un verso, l'art. 313, primo comma, riguardante il procedimento per l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza, richiama soltanto l'art. 294 e non anche l'art. 302 e, per un altro verso, l'equiparazione della misura di sicurezza alla custodia cautelare, stabilita dall'art. 313, terzo comma, vale unicamente ai fini dell'impugnazione.