(massima n. 1)
Il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, in sede di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del debitore escusso e la successiva sentenza con la quale, atteso il mancato adempimento da parte dell'opponente, dichiara l'improponibilitā dell'opposizione, non contengono alcuna statuizione sulla competenza, in quanto ineriscono ad una fase procedimentale anteriore a quella in cui detto giudice, constatato il mancato accordo fra le parti ex art. 619 comma secondo c.p.c., deve procedere alla verifica della propria competenza. Detta sentenza non č, pertanto, impugnabile con il regolamento di competenza.