(massima n. 1)
Qualora venga proposto un mezzo d'impugnazione avverso un provvedimento che incide sulla libertą personale di pił coindagati, e tale impugnazione venga proposta solo da alcuni di questi, l'eventuale accoglimento del gravame, con il conseguente annullamento del titolo della custodia cautelare, spiega effetto anche nei confronti dei non impugnanti, purché il motivo posto a base dell'annullamento non sia esclusivamente riferibile alla posizione del singolo coindagato impugnante. (Fattispecie in tema di richiesta di proroga dei termini di custodia cautelare, concessa solo nei confronti di un indagato e respinta nei confronti di altro indagato in posizione sostanzialmente analoga, nei confronti del quale la Suprema Corte ha ritenuto operante l'effetto estensivo dell'impugnazione).