(massima n. 1)
È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 310, secondo comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede, al pari di quanto disposto dall'art. 309, decimo comma, stesso codice, la cessazione dell'efficacia dell'ordinanza impugnata, nel caso in cui il tribunale non si pronunci nel termine previsto, sollevata con riferimento all'art. 3 della Costituzione che impone il pari trattamento di situazioni sostanzialmente omogenee. Invero la situazione processuale relativa al riesame è ben diversa da quella dell'appello che, se da un lato si riferisce anche alle misure interdittive, dall'altro, quando abbia riguardo ad una misura coercitiva, presuppone appunto che questa sia stata applicata antecedentemente con ordinanza non più impugnabile (perché l'interessato vi ha fatto acquiescenza o perché la sua impugnazione è stata respinta) e che già vi sia stata, quindi, prima di tale provvedimento, un'esauriente valutazione vuoi degli indizi di colpevolezza, vuoi delle esigenze cautelari.