(massima n. 1)
Il termine per la proposizione da parte del P.M. dell'appello ai sensi dell'art. 310 c.p.p. avverso l'ordinanza del G.i.p. di diniego dell'applicazione della misura cautelare personale relativamente a taluni indagati, inserita in un unico, pił ampio provvedimento comprendente anche l'applicazione della misura privativa della libertą personale nei confronti di altri soggetti, decorre dalla comunicazione del provvedimento di rigetto al P.M. e non dal momento in cui il provvedimento viene trasmesso per l'esecuzione all'Ufficio di Procura nei confronti delle persone assoggettate all'ordinanza limitativa della libertą personale. (Fattispecie in cui, a seguito della richiesta del P.M. di misura cautelare nei confronti di pił indagati, il G.i.p. aveva accolto la domanda per alcuni e l'aveva respinta per altri, disponendo la trasmissione degli atti al P.M. per l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi nei confronti delle persone ad essi assoggettate, omettendo la prescritta comunicazione dell'ordinanza di rigetto relativa alle altre posizioni ).