(massima n. 1)
La partecipazione del difensore alla camera di consiglio fissata a seguito di appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza di revoca della misura cautelare è facoltativa e non necessaria; tuttavia se il difensore, per legittimo impedimento, non sia in grado di esercitare tale facoltà, l'udienza in camera di consiglio non può essere validamente tenuta.