(massima n. 1)
È ammissibile l'impugnazione, pur irritualmente non proposta presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, quando la stessa sia rimessa nei termini di legge presso la cancelleria del giudice competente a riceverla. (Fattispecie in cui è stato ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione del P.M. avverso decisione del tribunale distrettuale del riesame, proposto presso la cancelleria del tribunale del circondario e presentato entro il termine di legge a quella del giudice competente).