(massima n. 1)
Nel procedimento di appello avverso provvedimenti in materia di misure cautelari, disciplinato dall'art. 310 c.p.p., atteso il mancato richiamo, in detta norma, del disposto di cui all'art. 309, comma 9, c.p.p. (che consente l'annullamento e la riforma in melius del provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati) e tenuto conto che non può neppure trovare applicazione l'art. 603 c.p.p. (che consente la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale), il tribunale non può assumere, a sostegno della propria decisione, elementi nuovi addotti dalle parti in corso di udienza.