(massima n. 1)
In ossequio al principio tantum devolutum quantum appellatum, il giudice di appello č tenuto a limitare la cognizione ai punti del processo interessati dai motivi dell'impugnazione, ma tale principio deve essere correlato con quello della naturale e logica conseguenza dell'annullamento che fa rivivere la situazione giuridica esistente prima del provvedimento annullato. Ne consegue che, una volta sostituita dal Gip, a seguito di istanza di parte, la misura del divieto di dimora con quella degli arresti domiciliari, legittimamente il tribunale della libertā che accolga l'appello dell'indagato, ripristina la misura del divieto di dimora sul rilievo della persistenza di esigenze cautelari.