(massima n. 1)
In tema di misure cautelari, il gravame di cui all'art. 310 c.p.p. ha la fisionomia strutturale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione: con la conseguenza che, a differenza del riesame, nel quale il giudice del gravame ha la stessa piena cognizione del giudice che ha emesso il provvedimento, nell'appello il tribunale ha la conoscenza del provvedimento impugnato nei limiti di quanto devoluto ed č privo del potere di compiere come nel procedimento di riesame una rivalutazione della situazione assunta in precedenza per l'adozione del provvedimento cautelare.