(massima n. 1)
Allorché il provvedimento impugnato con l'appello sia inadeguatamente o erroneamente motivato, il giudice d'appello non può disporne l'annullamento, ma deve giudicare in secondo grado, motivando adeguatamente la decisione. (Fattispecie relativa a procedimento de libertate, in relazione alla quale la S.C. ha anche ribadito la sua costante giurisprudenza circa la legittimità della motivazione per relationem che faccia riferimento alle ragioni esposte in altri provvedimenti noti all'interessato, quantunque ancora sub judice).