(massima n. 1)
Il giudice della libertā, nel rispondere ai rilievi dell'appellante, puō e deve esaminare tutte le risultanze delle indagini senza violare il principio devolutivo dell'appello, atteso che il devolutum č costituito dai motivi di gravame e non dal materiale indiziario, messo o meno in evidenza nel precedente grado. (Fattispecie in cui č stata ritenuta legittima la motivazione che ha fatto riferimento, nel valutare le esigenze cautelari, ai contatti con altri personaggi inseriti nel narcotraffico, in quanto un tale riferimento non č necessariamente collegato ad una ipotesi di reato associativo non contestato, ma, nella specie, all'ipotesi accusatoria di trasporto e importazione dall'estero di sostanza stupefacente).