(massima n. 1)
In tema di procedimento di appello de libertate, in ragione della natura pienamente devolutiva del giudizio la cognizione del giudice è circoscritta entro il limite segnato non solo dai motivi dedotti dalla parte impugnante, ma anche dal decisum del provvedimento gravato, dimodoché il thema decidendum proposto nell'atto di impugnazione deve coincidere con quello sottoposto al giudice a quo; non possono pertanto con l'appello proporsi motivi del tutto nuovi rispetto a quelli avanzati nell'istanza sottoposta al giudice di primo grado, né al giudice ad quem è attribuito il potere di estendere d'ufficio la sua cognizione a questioni neppure prese in esame dal giudice a quo.