(massima n. 1)
Nel procedimento d'appello avverso provvedimenti in materia di misure cautelari personali l'oggetto risulta delimitato dai motivi e dagli elementi su cui è stata fondata la richiesta al giudice per le indagini preliminari e su cui questi ha deciso, per cui il giudice dell'impugnazione non può assumere, a sostegno della propria decisione, elementi acquisiti dalle parti successivamente all'adozione del provvedimento coercitivo, atteso il mancato richiamo nell'art. 310 c.p.p. dell'art. 309 comma 9 c.p.p. che consente l'annullamento e la riforma in melius del provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati e dovendo escludersi l'applicazione analogica dell'art. 603 c.p.p. sulla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (nella specie, il giudice d'appello aveva utilizzato il verbale prodotto per la prima volta dal pubblico ministero nel corso dell'udienza camerale, contenente dichiarazioni accusatorie sopravvenute rispetto al materiale probatorio valutato dal giudice per le indagini preliminari ).